La Soprintendenza ha compiti di tutela, vigilanza e valorizzazione di una grande varietà di complessi documentari di interesse storico presenti sul territorio regionale, e, precisamente, tutti quelli compresi nell'accezione di "non statali" appartenenti a:
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni)
- enti pubblici non territoriali (ad esempio Camere di commercio, Università, Istituti scolastici, Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere, Agenzie fiscali, Agenzie regionali per la protezione ambientale, Banca d’Italia, INPS, INAIL, ACI, e molti altri)
- privati, sia persone fisiche che persone giuridiche (ad esempio Imprese sia individuali che collettive, Fondazioni, Partiti politici, Sindacati, Istituzioni e associazioni culturali e di volontariato, ecc.).
Secondo il Codice, gli archivi e i singoli documenti appartenenti a soggetti pubblici territoriali e non territoriali sono de iure beni culturali, mentre gli archivi appartenenti a soggetti privati sono beni culturali quando per questi ultimi sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale emessa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica competente per territorio. Il presupposto della dichiarazione di interesse culturale è che gli archivi appartenenti a privati (persone fisiche o persone giuridiche) rivestano "interesse storico particolarmente importante", locuzione introdotta dal Codice dei beni culturali e sostanzialmente equivalente a quella di "notevole interesse storico" in uso nella precedente legislazione archivistica.
A seguito dell'intesa stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana del 18 aprile 2000, la Soprintendenza collabora con le istituzioni ecclesiastiche per la tutela e la salvaguardia dei loro archivi.
Per approfondimenti vai alla pagina La tutela negli archivi