Il prestito per fini espositivi di documenti appartenenti ad archivi sottoposti alla vigilanza delle Soprintendenze archivistiche (archivi e singoli documenti di enti pubblici o appartenenti a soggetti privati ma dichiarati di interesse culturale) è subordinato al rilascio di una autorizzazione (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 48, 66, 71, 74).
L'autorizzazione rientra fra le competenze attribuite in via esclusiva al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e risponde all’esigenza di garantire la sicurezza dei beni e la continuità nell’azione di tutela.