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Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana


Trasferimento di proprietà

La vendita o il commercio di documenti privati dichiarati di interesse culturale, oppure per i quali sia già stato avviato il procedimento di dichiarazione, è consentita a determinate condizioni: obbligo di presentare denuncia alla Soprintendenza entro 30 giorni dall’atto di passaggio di proprietà; dati identificativi del venditore e del compratore e del loro domicilio; dati identificativi del bene/i; indicazione del luogo di conservazione e della natura dell’atto di trasferimento. Il trasferimento di proprietà è dunque da considerarsi momentaneamente sospeso, fino al termine della procedura prevista dal Codice dei beni Culturali (artt. 59 – 62). E’ considerata nulla la denuncia priva di anche una sola delle condizioni sopra elencate.
Entro 60 giorni dalla denuncia di vendita, lo Stato può esercitare la prelazione sui beni venduti al medesimo prezzo stabilito nell’atto di vendita. In pendenza del termine di prelazione, l’atto di alienazione rimane sospeso e al venditore è vietato consegnare i beni all’acquirente.

In caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta, il termine per la prelazione diventa di 180 giorni, a partire dal momento in cui la denuncia viene regolarizzata. Nel caso in cui lo Stato rinunci all’esercizio del diritto di prelazione il venditore ha l’obbligo di attendere la comunicazione della Soprintendenza prima di procedere alla vendita.

La Soprintendenza autorizzerà lo spostamento del documento presso l’acquirente soltanto dopo aver accertato l’esistenza dei necessari requisiti di sicurezza della nuova sede di conservazione. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 164 del d.lgs. n. 42/2004, le alienazioni, le convenzioni e tutti gli atti compiuti in violazione delle norme di tutela sopra citate sono giuridicamente nulli.



Ultimo aggiornamento: 02/07/2024