PEC: sab-tos@pec.cultura.gov.it  E-Mail: sab-tos@cultura.gov.it   Tel: (+39) 055 / 271111

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana


La procedura di autorizzazione alla consultazione

Gli studiosi che desiderino consultare documenti conservati negli archivi privati dichiarati di interesse culturale possono fare domanda di autorizzazione alla consultazione indirizzando la richiesta alla Soprintendenza archivistica della Toscana, utilizzando l'apposito modulo:

Archivi privati - formato RTF (74 KB)
Archivi privati - formato PDF (148 KB)

Analoga richiesta per la consultazione di archivi pubblici può essere indirizzata alla Soprintendenza archivistica utilizzando i seguenti moduli. Pur non essendo esplicitamente richiesta dalla normativa, essa è comunque utile a fini statistici e di tutela.

Archivi pubblici - formato RTF (77 KB)
Archivi pubblici - formato PDF (148 KB)

L'istanza di autorizzazione va compilata e sottoscritta in ogni sua parte. L'istanza, inoltre, deve essere sempre accompagnata da copia fronte-retro in formato PDF del documento di identità indicato nella domanda, pena il suo rigetto.

La domanda di autorizzazione può essere presentata via e-mail all'indirizzo sab-tos@cultura.gov.it indicando in oggetto che trattasi di 'richiesta di consultazione' e allegando in formato PDF l'istanza, debitamente compilata e sottoscritta, e la copia del documento di identità. Formati diversi dal PDF non saranno accettati.

L'eventuale richiesta di integrazione di dati mancanti, da parte della Soprintendenza archivistica, interrompe la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento. 

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il soprintendente archivistico invia una comunicazione al privato proprietario, possessore o detentore dell’archivio o dei singoli documenti vigilati - e, per conoscenza, allo studioso che ha presentato la domanda - contenente la descrizione dei documenti richiesti per la consultazione e l'oggetto della ricerca, con l'invito a renderli disponibili a tale fine.
Il privato ha la possibilità di far consultare i documenti presso il luogo in cui essi sono conservati, oppure depositandoli presso l'Archivio di Stato competente per territorio o, infine, concedendone una riproduzione fotografica.
La consultazione deve avvenire nel pieno rispetto dell’integrità dei beni e in osservanza di quanto prescritto in merito dal r.d. 2 ott. 1911, n. 1163, artt. 85, 105, 107, relativamente alle cautele da usare per evitare possibili danni ai documenti o loro dispersioni.


Consultazione di atti riservati

Riguardo ai documenti per i quali la norma prevede limiti di consultabilità (si veda la pagina Consultazione di archivi vigilati), sia nel caso di archivi pubblici sia in quello di archivi privati dichiarati di interesse culturale, lo studioso deve compilare l’apposito modulo e recapitarlo alla Soprintendenza per l’apposizione del parere, infine consegnarlo alla Prefettura competente per territorio. La decisione circa l’autorizzazione o meno alla consultazione di documenti di carattere riservato è demandata ad una apposita Commissione presso il Ministero dell’Interno.

Modulo per la consultazione di documenti riservati (file pdf - 72.8 KB)
Modello di dichiarazione per gli studiosi ammessi alla consultazione di documenti riservati (file pdf - 46 KB)



Ultimo aggiornamento: 02/07/2024